STATUTO ASSOCIAZIONE "NUOVO SPORT GIOVANI" OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO SPORT GIOVANILE

Art.1 - DENOMINAZIONE. L'Associazione "NUOVO SPORT GIOVANI", osservatorio nazionale sullo sport giovanile, è costituita in associazione dì diritto privato senza fine di lucro.

Art.2 - SEDE. L'Associazione : ha sede legale in Torino Via Servais Giovanni n. 182.  La sede legale potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. L’associazione potrà disporre di altre sedi operative sia in Italia che all'Estero.

Art.3 - SCOPI. L'Associazione, che si configura quale ente di diritto privato senza scopo di lucro, persegue i seguenti scopi: --la ricerca e l'analisi dei fattori che possono intervenire sullo sviluppo dei giovani che fanno sport, e la proposta di un metodo in grado di formare uno sportivo capace di esprimere tutte le proprie potenzialità e un adulto capace di raggiungere, con comportamenti eticamente irreprensibili, i traguardi che sono nelle sue possibilità.

In particolare, si tratta di contribuire a operare un cambiamento culturale nella formazione dell'uomo e dello sportivo che può essere sintetizzato in alcuni punti:

a) Correggere gli errori che influiscono sullo sviluppo della persona.

b) Insegnare e chiedere considerando il momento di sviluppo, le potenzialità, le motivazioni e la capacità di collaborare del giovane.

c) Proporre un modello di adulto maturo ed evoluto nel quale il giovane si possa Identificare.

d) Chiarire quale adulto possiamo formare utilizzando le potenzialità dello sport, che si può proporre come strumento educativo insieme alla famiglia e alla scuola.

e) Scoprire e sviluppare tutte le potenzialità dell'allievo, in modo da portare ognuno alla completezza possibile.

f) Interessarsi dello sport per persone disabili.

g) Trasformare il genitore in una presenza utile e in uno stimolo produttivo.

h) Divulgare e rendere operativa la funzione etica dello sport.

i) Agire sui comportamenti deviati e a rischio dei giovani.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione organizza, promuove e partecipa a congressi, conferenze, seminari, corsi e altre manifestazioni culturali, realizza rapporti con Associazioni affini .e diffonde la propria filosofia attraverso articoli, libri, riviste e trasmissioni.

Art.4 - SOCI. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e sono mossi da spirito di solidarietà. Fanno parte dell'Associazione Nuovo Sport Giovani le seguenti categorie di soci: 

1) Soci ordinari

2) Soci affiliati

3) Soci onorari

Sono ammesse come soci ordinari le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quanti altri ne condividono le finalità, che presentino un curriculum scientifico e/o professionale che dimostri un impegno attivo e documentato nell'ambito specifico degli aspetti psicologici ed etici dello sport giovanile, e siano presentati da almeno due soci ordinari. L'adesione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi come soci affiliati le persone che condividono le finalità dell'Associazione e documentino, attraverso il proprio curriculum, di essere interessati ai temi degli aspetti psicologici ed etici dello sport giovanile.

Coloro che abbiano raggiunto chiara fama nei campi d'interesse dell'Associazione possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a farne parte in qualità di soci onorari.

Art.5 - DOMANDA DI AMMISSIONE. Le domande di affiliazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo. I soci affiliati, dopo tre anni di adesione, potranno richiedere al Consiglio Direttivo il passaggio alla qualifica di soci ordinari secondo le procedure in vigore per l'ammissione dei soci ordinari. Al socio che presta attività per conto dell'Associazione su incarico del Consiglio Direttivo, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.

Art.6 - DIRITTI E DOVERI. I soci ordinari ed affiliati hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, e di pagare le quote sociali. I soci s'impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali.

Art.7 - QUOTA ASSOCIATIVA. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.8 - DECADENZA DEI SOCI. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi, e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio è fatto dal Consiglio Direttivo e comunicata con lettera raccomandata.

Art.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Gli organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea generale dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art.10 - ASSEMBLEA. L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, come previsto dal successive articolo. L'Assemblea è composta di tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Art.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera o altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione , e l’ordine del giorno.

Art.12 - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA. Spetta all'Assemblea:

a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;

b) esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto;

f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento a essa demandato per legge o per statuto.

 Art.13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE. Hanno diritto di intervenire in proprio o per delega all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati,

Art, 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.  L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento all'Assemblea. 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO. II Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è eletto in sede di costituzione associativa. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti fra i soci. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria delle preferenze.

II Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine e ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art.3.

II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano dì età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario .

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure in seguito alla domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, una volta per ogni esercizio per deliberare sul consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell'Assemblea dei soci.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, con ogni potere per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione .

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;

e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e il suo codice di comportamento etico;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;            

i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;

l) deliberare riguardo all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 266/91;

m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento, non spettano i diritti di cui all'art.6.

Il Consiglio può delegare al PRESIDENTE tutti i suoi poteri, compresi quelli   di   amministrazione   ordinaria ed amministrazione straordinaria che siano delegabili per legge e per Statuto. In particolare può delegare al Presidente:

- l'apertura di conti correnti bancari e postali con facoltà di operare sugli stessi;

- l'esecuzione dì incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanze;

- l'esecuzione di pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti, e i rimborsi di spese ai soci ai sensi dell'articolo 5.

Art.16 - PRESIDENTE.  II Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, in Italia e all’estero.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art.17 - VICE PRESIDENTE. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.18 - SEGRETARIO. II Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Ai segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura la conservazione dei libri verbali e del registro degli aderenti all'Associazione.

Art.19 - RISORSE ECONOMICHE. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative degli aderenti ;

b) contributi dei privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti dell’Associazione;

d) contributi di altri organismi nazionali e internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni ;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

Art.20 - ESERCIZIO FINANZIARIO. L'esercizio finanziario ha inizio il ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella del revisore o dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto ai soci, ma dovranno essere devolute in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, impianti e incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa. Resta inteso che il patrimonio dell'associazione è totalmente distinto dal patrimonio dei singoli soci.

Art.21 - SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea con le modalità dell'art.14 del presente.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibile tra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le risorse economiche   che   residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di utilità sociale che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art.5 comma 4 legge 266/91.

Art.22 - DISPOSIZIONI GENERALI. L'Associazione, come previsto dalle disposizioni legislative, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art.23 - CONTROVERSIE. Ogni controversia tra soci e Associazione che non sia per legge riservata alla competenza dell'Autorità giudiziaria dovrà essere deferita per la sua definizione ad un Collegio arbitrale composto di un numero di membri variabile in funzione delle parti in conflitto e comunque sempre dispari e non inferiore a tre, la cui nomina è devoluta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'Associazione, che provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio. Nelle liti contro più soci, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale, anche su ricorso dell'Associazione. Analoga procedura dovrà essere eseguita in caso di controversie tra i soci o tra gruppi di soci alla quale l'Associazione si ritenga estranea o non intenda partecipare.

L'arbitrato è rituale: II Collegio Arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno ed è autorizzato a pronunciare secondo equità, previo tentativo di conciliazione della controversia.

Art.24 - RINVIO. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle vigenti leggi in materia. In originale firmato:    

MARCO BRIAMONTE

VINCENZO PRUNELLI

ANNA SOLE MARTA

MARIA MASSETTI

Dottor ANNA TURBIL PAPATO NOTAIO

Registrato per via telematica all'agenzia delle Entrate ufficio Territoriale di Chivasso il 5 Aprile 2011 al n. 735    Serie 1 T - Riscossi Euro 213,00 Copia conforme all'originale firmata a norma di legge contenuta su undici facciate di cinque fogli. In carta libera ad uso fiscale. 

Chivasso, 5 Aprile 2011

Tehethon